Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. ai Consiglieri
Mozione su swap e costi del debito – integrazione alla mozione presentata il 22.11.2007
Il Consiglio Comunale di Impruneta
PREMESSO CHE
1) appare inopportuno l’utilizzo da parte del Comune degli swap data l’elevata incertezza di questi strumenti relativamente alle eventuali entrate/uscite peraltro relative a lunghissimi periodi temporali (20 anni) ;
2) la delibera di Giunta del 2004, ma anche quella del 2002, appare illegittima alla luce, tra le altre, della delibera della Corte dei Conti della Calabria (311/2007, 26.10.2007) che afferma che “le operazioni di swap non possono essere poste in essere prescindendo da specifiche valutazioni approfondite e motivate da parte della dirigenza, della Giunta e dello stesso Consiglio Comunale, trattandosi di materia rientrante nella lettera h) dell’art.42 del T.U.E.L.”;
3) l'operazione del 2004 è criticabile anche dal punto di vista della convenienza economica per l'Ente. Infatti, mentre lo swap del 2002 era temporaneamente positivo e lo sarebbe stato anche oggi per l'Ente, quello del 2004 è diventato in poco tempo fortemente negativo. Inoltre la chiusura dello swap del 2002, ancorchè non coerente con la normativa successiva (2003 e 2004), non appare dettata da una precisa norma in quanto nella delibera del 2004 non è citato alcunché;
4) anche il modo in cui è stato chiuso lo swap del 2002, non convince, in quanto non sono stati fatti due atti separati con due banche diverse e non è stata coinvolta, per la chiusura del contratto 2002, la banca firmataria dello stesso. Se il problema era la mancanza di rating della banca del 2002 il contratto andava semplicemente chiuso come prevede la norma del
5) la procedura adottata per dichiarare che l'Ente è un "operatore finanziario qualificato" sia nella forma che nella sostanza non convince, infatti il responsabile finanziario non aveva la procura per essere definito "rappresentante legale del Comune" ed inoltre non poteva affermare che l'Ente era un operatore finanziario qualificato in quanto l'unica operazione di swap effettuata in precedenza dall'Ente (quella del 2002) era basata sulla consulenza esterna della stessa banca con cui era stata fatta l'operazione. In definitiva l'Ente non poteva definirsi operatore finanziario qualificato, almeno che il responsabile finanziario non avesse sottoscritto di essere lui l’esperto, ma ciò non risulta dalla dichiarazione;
6) la collocazione delle entrate legate ai due contratti di swap nei bilanci 2002, 2003, 2004 e 2005 nel titolo terzo (che insieme ai primi due finanzia le spese correnti) appare non corretta, come rilevato in ormai decine di pronunce della Corte dei conti nelle quali viene specificano che l’eventuale entrata deve essere obbligatoriamente inserita nel titolo quarto a finanziare spese di investimento;
IMPEGNA
1) in base a quale norma, non citata in delibera, sia stato attivato lo swap del 2002 e quali fossero le previsioni di tassi in base alle quali si è giudicata conveniente l’operazione;
2) quale era il rating della banca del 2002 e quale quello della banca del 2004;
3) in base a quale norma, ed in base a quale presunta convenienza economica, sia stato sottoscritto lo swap del 2004.
Ai fini dell’approfondimento delle tematiche proposte si richiede di avere, con cortese urgenza, copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra Comune e banche firmatarie dei contratti dal
per il Gruppo Consiliare Obbiettivo Comune
Il Capogruppo
Massimo Bisignano
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